CIVITAVECCHIA (UNONOTIZIE.IT)

 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

 

Al Presidente della Regione Lazio On.Piero Marrazzo 

Alla Assessore all'Urbanistica Regione Lazio On. Montino

E p.c.  

Alla Procura della Repubblica

On. Pietro Tidei

On. Enrico Fontana Capogruppo della Sinistra

On.Ivano Peduzzi Capogruppo Rifondazione Comunista 

Oggetto:  variante termale località Terme Taurine Civitavecchia - richiesta sospensione approvazione 

 

Egregio Presidente, Egregio Assessore,

a nome e per conto delle sottoscritte associazioni Forum Ambientalista, sez. di Civitavecchia, Italia Nostra Onlus, Sezione Asfodelo - Gruppo Civitavecchia, e WWF Lazio, Litorale Nord, associazioni che hanno tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del territorio, riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 349/86, intendiamo porre alla sua attenzione le gravi incongruenze ed illegittimità relative alla Variante al Piano Regolatore Generale della Zona Turistico Termale del Comune di Civitavecchia approvata con D.C. n. 37/2002, come modificata dalla D.C 56 /2008, attualmente in fase di approvazione alla Regione Lazio. 

La vicenda del Piano Turistico Termale di Civitavecchia ha una lunga storia costellata dimodifiche della perimetrazione, di spostamenti di cubature, di variazione degli indici di fabbricabilità, di variazione di volumetrie commerciali e/o residenziali ed, infine, di società che falliscono e di nuovi acquirenti che subentrano, in una serie di passaggi di proprietà che, oltre ad aver suscitato l’interesse della Magistratura e della Guardia di Finanza, vedono come protagonisti, in un imbarazzante gioco di movimenti societari, gli stessi soggetti ed altri che, precedentemente, nel proprio ruolo istituzionale, avevano contribuito allo spostamento delle volumetrie e alle modifiche di destinazione d’uso.

La farraginosità e i ritardi accumulati nell’iter procedurale che ha interessato gli elaborati in questione, le numerose modifiche e la complessità degli interessi coinvolti hanno fatto sì che l’attuale configurazione della Variante Termale veda completamente stravolte le finalità originarie degli anni '80, quando la classe politica di allora pianificò uno sviluppo termale come alternativa alla servitù energetica e portuale, e stabilì di approvare un piano, come si legge nell’art. 28 delle N.T.A. del PRG “volto prevalentemente alla tutela delle caratteristiche termali e delle preesistenze archeologiche, di modo che l’area possa essere considerata come un vero e proprio “parco Archeologico-Termale” da destinare preminentemente, a fini di uso pubblico” per trasformarsi in un’azione di cementificazione di una area particolarmente pregiata, quale quella ricompresa tra l’impianto termale pubblico denominato “La Ficoncella” e il parco archeologico-botanico delle Terme Taurine, nel quale insistono numerose prescrizioni e vincoli paesistici ed archeologici.  

Solo per opportuna conoscenza si ricorda che la zona interessata è oggetto di ben tre vincoli di natura archeologica apposti oltre cinquant'anni fa, con D.M del 25/03/1953, con D.M del 19/11/1954 e con D.M 05/01/1957e che nelle particelle vincolate sono presenti, oltre il noto complesso termale romano delle Terme Taurine, un tempio etrusco, una chiesa medievale (sepolta) con annessa torre campanaria denominata di San Giulio o San Giovanni alle Terme e risultante tra i possedimenti dei Cavalieri Templari e il sito romano di Aquae Tauri.

La citata DC 37/2002, che doveva essere la conclusione dell’iter procedurale per la realizzazione del comprensorio turistico-termale avviato con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Civitavecchia della delibera 146/90, ha, di fatto, modificato il perimetro del comprensorio turistico-termale, con l’eliminazione di alcune zone e l’inserimento di altre, ridistribuendo le cubature già previste dalla variante del 1990 ed assegnando ad alcune l’indice di 0,123 mc/mq, maggiore dello 0,10 generale, e ad altre un indice di 0,035 mc/mq (meno di 1/3 delle altre), destinando alcune aree ad insediamenti turistico-termali e residenziali ed altre ad uso pubblico per recupero ambientale ai fini agrituristici, insediamenti sportivi e del tempo libero ecc., quest’ultime quasi completamente concentrate nelle aree dei piccoli proprietari che non sono stati nemmeno portati a conoscenza, secondo le modalità previste dal DPR 327/2001, delle modifiche di destinazione d’uso poste in essere.

Questo quadro, ulteriormente aggravato dalle modifiche apportate dalla D.C 56/2008 che aumentano le disparità di trattamento e modificano ulteriormente la perimetrazione basandosi sulle particelle catastali senza alcun criterio di omogeneità, espone il provvedimento, qualora approvato nei termini richiesti dal Comune di Civitavecchia, a ricorsi amministrativi e legali di vario genere. 

Peraltro alcune delle modifiche introdotte con la citata D.C. 56/2008, quali, ad esempio le variazioni sulle percentuali delle varie destinazioni, riportate nella tabella inserita nellaTavola 10 bis, che hanno portato addirittura il volume commerciale dal 13% al 50%, non essendo state oggetto di specifica istruttoria da parte della Regione ai sensi dell’art.3 della L.765/67, ma essendo intervenute solo con l’approvazione di detta delibera 56/08, rendevanonecessariauna ripubblicazione dell’atto in questione; ripubblicazione che, invece, non è mai avvenuta.

Si evidenzia, inoltre, come circostanza di straordinaria gravità, che una rilevante porzione dei terreni facenti parte dell’area interessata dalla Variante sono aree percorse dal fuoco in incendi di probabile origine dolosa verificatisi nel 2006 e nel 2007. 

Nell’evidenziare che tale aspetto, sebbene registrato nel Catasto degli Incendi del Comune di Civitavecchia su rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato (affisso all’Albo Pretorio del Comune in data…….), risulta completamente ignorato negli elaborati in questione, si ricorda che la “Legge quadro in materia di incendi boschivi” n. 353/2000, l'Ordinanza n. 3606 del 28/08/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Legge Regionale 16/1996 prevedono che ”Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. ..omissis …. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. …omissis…”

Nel richiedere la verifica dell’avvenuta trasmissione alla Regione degli atti relativi al Catasto degli Incendi del Comune di Civitavecchia, si evidenzia l’urgenza di procedere dell’apposizione dei divieti di cui sopra, verificando altresì quante, tra le ampie superfici percorse dal fuoco indicate genericamente come non boscate, siano da classificare come pascoli ai sensi della citata legge n. 353/2000

Peraltro l’intera superficie percorsa e danneggiata dal fuoco, rientra, ai sensi del comma 2 dell’art.38 delle NTA del PTPR, nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1 del medesimo articolo, ed è sottoposta, pertanto, alle misure di protezione previste dal comma 8 dello stesso articolo che recita “Nei territori boscati e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco l’autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del codice è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti come definito nelle presenti norme, nei limiti definiti dalla disciplina di tutela e di uso del paesaggio naturale.”

Risulta quindi evidente che i territori percorsi dal fuoco non possano essere oggetto di una variante urbanistica che prevede sugli stessi nuove volumetrie.

Sulle aree boscate, poi, risiede un'altra delle gravi incongruenze ed omissioni degli elaborati in esame.   Infatti nella nota 15/07/2008 prot 31452, a firma del Dirigente del Comune di Civitavecchia arch. Massimo Piacentini, si certifica, ai sensi dell’art. 10, L.R. 24/98 e dell’art.38, comma 3 delle norme del PTPR, che nei terreni interessati dalla variante urbanistica non sono presenti aree boscate.

Tale certificazione, oltre a non concordare con quanto rilevabile dalla “Tavola B - Beni paesaggistici” del PTPR e dai dati riportati dal Catasto degli Incendi del Comune di Civitavecchia,omette di dichiarare quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 38 che stabilisce che “ Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il Comune certifica la presenza del bosco…omissis… e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco ….” ricordando che, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2 delle NTA (già art. 10 comma 1 e 2, L.R. 24/98), “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco” sono sottoposti a vincolo paesistico così come ““i territori percorsi o danneggiati dal fuoco”.

Una tale omissione non solo viola i vincoli previsti per le aree boscate sia dal PTPR che dalla Legge n. 353/2000 sugli incendi boschivi, ma concorre ad una determinazione falsata delle volumetrie disponibili nell’area oggetto della variante in quanto, in virtù del comma 9 dell’art. 38 delle NTA e del comma 8.1 dell’art 10 della L.R. 24/98 “La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici”; norma valida sia per le aree boscate ancora esistenti sia per quelle distrutte dal fuoco. 

Inoltre gli interventi previsti nella variante termale non risultano compatibili con le previsioni del PTPR, infatti le aree interessate risultano classificate, nella TAV. A - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio del PTPR, come “paesaggio naturale”, “paesaggio naturale di continuità” e “paesaggio agrario di rilevante valore”. In particolare i comparti TB4 e TD risultano interamente classificati quali “paesaggio naturale” e “paesaggio naturale di continuità”, mentre i rimanenti comparti sono ascrivibili all’ambito del “paesaggio agrario di rilevante valore” e presentano al loro interno superfici non trascurabili, spesso corrispondenti ad aree boscate (ancorché percorse dal fuoco), classificate come “paesaggio naturale”.  

Ciò risulta particolarmente rilevante in quanto nelle aree definite “paesaggio naturale” e “paesaggio naturale di continuità”, come normati rispettivamente dagli artt. 21 e 23 delle NTA del PTPR, non sono consentiti interventi ad uso residenziale, né ad uso produttivo, commerciale e terziario di nuova realizzazione, ma unicamente interventi direcupero di manufatti esistenti e comunque senza alcun aumento di volume. 

Medesime incompatibilità vengono sancite anche per le aree ricadenti nella definizione di “Paesaggio agrario di rilevante valore” di cui all’art. 24 delle NTA del PTPR , con l’esclusione degli “impianti per attività produttive all’aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato” per i quali è consentito sia il recupero che la nuova realizzazione esclusivamente, però, se legata ad attività esistenti; fattispecie nella quale si potrebbero far rientrare esclusivamente lo stabilimento termale e l’albergo.  

In tale contesto occorre segnalare che non trova fondamento la richiesta avanzata dal Comune di Civitavecchia con D.C. n. 79/08 relativa alle Osservazioni al PTPR, di modificare la classificazione dell’aree in questione da quella attuale a quella di “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”.  

Tale definizione, come riportata dal comma 1 dell’art. 24 delle NTA, comprende, infatti, “ambiti anche parzialmente edificati in via di trasformazione o comunque individuati come compatibili con programmi di sviluppo urbano. Possono comprendere territori con originaria destinazione agricola ma ormai inseriti in tessuti urbani o ad esse immediatamente circostanti”.   Descrizione nel quale certo non possono evidentemente ricadere le aree in questione, non solo perché particolarmente pregiate dal punto di vista paesistico ed archeologico, ma anche, e soprattutto, perché non corrispondenti ai requisiti sopra citati in quanto non parzialmente edificate, non compatibili con programmi di sviluppo urbano né tantomeno inserite nel tessuto urbano.

Una tale richiesta può trovare la sua ragion d’essere esclusivamente in mire speculative che, nella consapevolezza che per tale tipologia di ambito, come normato dal comma 2 del medesimo art.24 “…sono consentite varianti agli strumenti urbanistici a scopo edificatorio”tenti di aggirare la pianificazione esistente al fine di favorire interessi di natura privata insistenti nell’area a danno di quelli di preminente interesse pubblico finalizzati ad una valorizzazione archeologico -termale del comprensorio. 

Si evidenzia, comunque, che tale richiesta di modifica al PTPR. presentata in qualità di osservazione in prima istanza con D.C. 56 del 24/06/2008 e successivamente con D.C. 79 del 22/07/08, non è stata ad oggi approvata dai competenti organi regionali e non può, conseguentemente, essere presa come riferimento per la compatibilità degli interventi previsti dalla Variante in oggetto.  

Si coglie l’occasione per rappresentare che l’eventuale futuro accoglimento della citata osservazione rappresenterebbe, oltre che una inaccettabile ferita per il territorio, una palese dimostrazione di incoerenza nell’azione amministrativa svolta dalla Regione nell’ambito della pianificazione paesistica che ci si riserva di impugnare nelle sedi competenti.  

Le scriventi Associazioni, alla luce di quanto sopra argomentato, ribadendo che la Variante in oggetto non è conforme alla programmazione regionale di settore (PTPR), contiene gravi omissioni e lede il preminente interesse pubblico, sono a chiederle di non procedere all’approvazione della Variante della Zona Turistico Termale del Comune di Civitavecchia approvata con D.C. n. 37/2002, come modificata dalla D.C 56 /2008, se non dopo un’attenta rivisitazione dell’atto volta a stralciare tutte le aree sulle quali si prevedono interventi incompatibili con gli ambiti del paesaggio definiti dal PTPR e alla protezione delle aree boscate e dei territori percorsi dal fuoco come sancito dallo stesso PTPR nonché dalla L.353/2000.  

Le numerose anomalie di tutte la vicenda, a partire dalla interminabile sequela di fallimenti e di passaggi societari per giungere ai tanti aspetti non risolti nella transazione tra il Comune e la proprietà, dalla decisione del Comune di Civitavecchia di controdedurre al parere della Regione ben oltre (cinque anni) i termini di legge e con la presentazione di un atto che si configura come una vera e propria nuova variante non ripubblicata, alla grave omissione circa le aree percorse dal fuoco, rendono doveroso procedere con la massima cautela a tutela degli interessi sopracitati e al fine di non esporre l’Ente da Lei autorevolmente rappresentato a ricorsi amministrativi e legali da parte di coloro che, individualmente e/o collettivamente, vedono l’approvazione di tale provvedimento, nell’attuale configurazione, come lesivo degli interessi dagli stessi rappresentati. Interessi che gli scriventi non esiteranno a rappresentare e tutelare nelle sedi competenti. 

Civitavecchia, 06 febbraio 2009  

FORUM AMBIENTALISTA

Italia Nostra Sez. Asfodelo- Gruppo Civitavecchia

WWF Italia -Sezione Civitavecchia Sez. Litorale Nord

Per le rispettive associazioni, in ordine,: Simona Ricotti, Dott.ssa Roberta Galletta, Dr. Dario Burattini                    

Commenti

  nessun commento...
add
add

Altre News Ambiente

IL MIELE DELLA RINASCITA

A oltre sei anni dalla Tempesta Vaia, la forte tempesta accaduta tra ottobre e novembre 2018 che...

Bolzano, scopriamo il colore e il canto delle Dolomiti

Bolzano, progetto \"Car Is Over\", una proposta di regolamentazione del...

FRANCIA, IL TURISMO SOSTENIBILE NEL SEGNO DELL’ ACQUA

E’ stata presentata a Roma, all’Ambasciata di Francia, alla presenza dell’Ambasciatore...

Il libro di Antonello Durante ci spiega il Green New Deal

Il Gruppo Albatros il Filo ha pubblicato per la collana Nuove Voci I Saggi, un agile volume di 110...

TUSCIA, FARNESE / la Riserva del Lamone, dove flora e fauna vivono incontaminate

La Riserva del Lamone è situata in provincia di Viterbo, nel Comune di Farnese, nel cuore della...

REPORT, RAI3, Lunedì alle 21:20. Noccioleti, fitofarmaci e aumento dei tumori

Nella zona del viterbese tra Nepi e il lago di Vico il 90 per cento del patrimonio arboreo è...

Italia Nostra Castelli Romani: continuano speculazioni urbanistiche

  E’ il consumo di suolo l’emergenza costante contro la quale Italia Nostra...

Italia Nostra Latina difende la costa da Torre Astura al Circeo

Tutela della costa e dei corsi d’acqua e la lotta per il contrasto al consumo di suolo, ma...