TOSCANA ultime notizie FIRENZE – www.unonotizie.it – Il mese scorso anche la cassazione si è pronunciata sull’argomento, ribadendo, come espresso dall’art.144 del codice ambiente (152/2006) la natura pubblica dell’acqua.
La vicenda riguarda la costruzione di una palazzina (destinata ad uso pubblico: uffici ed attività sportive) presso il Comune di Firenze al di sopra ed in prossimità del corso d’acqua tombinato del “Fosso Gamberaia”. In data 11/02/2011 il tribunale di Firenze con una ordinanza ha accolto il riesame della sentenza originaria, proposto dal Comune di Firenze e da Francalanci Luigi (dirigente del servizio impianti sportivi del Comune di Firenze e dirigente dei lavori), che aveva portato al sequestro dell’immobile, annullandola. Il sequestro era stato imposto in quanto all’art. 96 del R.D. 25/7/1904, n. 523 (“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”), si punisce la violazione del divieto di inedificabilità assoluta all’interno della fascia di rispetto di 10 metri dal piede dell’argine dei corsi d’acqua pubblici.
L’annullamento, invece, era giunto alla luce del fatto che il corso d’acqua in questione risulta completamente intubato ed interrato per più di 2 kilometri e, quindi, avrebbe perso le caratteristiche di corso d’acqua pubblico. Proprio quest’ultimo concetto viene completamente ribaltato dalla sentenza della cassazione penale, infatti la Suprema Corte ha accolto il ricorso del P.M. sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- L’art. 1 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 definiva pubbliche tutte le acque che, considerate sia isolatamente o per la portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse (Cassazione civile, I, 15/3/1975, n. 1014; Cassazione penale, III, 15/2/1974, n. 1508);
- con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 238/1999 e del D.Lgs. n. 152/2006, è cambiata la definizione di acqua pubblica: non si fa più riferimento alle caratteristiche del corso d’acqua;
- tuttavia, dalla lettera dell’art. 1 della L. 346/1994 da quella dell’art. 144 del D.Lgs. 152/2006 non può ricavarsi un generalizzato assoggettamento al regime pubblicistico demaniale di ogni superficie su cui cadono o defluiscono acque meteoriche (Cassazione S.U. 27/7/1999, n. 507);
infatti, le nuove norme sulle acque pubbliche hanno comunque mantenuto fermo il requisito dell’interesse pubblico, come è fatto palese dal concetto di “utilizzazione secondo criteri si solidarietà” di cui all’art. 144, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, che presuppone comunque l’idoneità delle acque a soddisfare usi di pubblico generale interesse.