ROMA (UNONOTIZIE.IT)
La possibilità di sparare senza tutele, alle specie alloctone, cioè introdotte dall’uomo, come ad esempio gli scoiattoli grigi (art. 2)
il nomadismo sul territorio nazionale dei cacciatori di fauna migratrice (art. 4)
l’aumento della cattura degli uccelli “da richiamo” in numero illimitato, senza limitazione di specie e senza anellini identificativi della legittima provenienza, nell'odiosa pratica dell'impiego dei richiami vivi. In contrasto con direttiva comunitaria (art. 4)
l’eliminazione di ogni limite alla detenzione degli uccelli “da richiamo” e senza controllo rispetto ai maltrattamenti che solitamente subiscono (art. 5)
la possibilità di imbalsamare animali di qualsiasi specie senza autorizzazioni (art. 6)
la possibilità di cacciare nelle foreste demaniali, patrimonio naturalistico pubblico (art. 9)
la possibilità di cacciare gli ungulati nelle Zone di Ripopolamento e Cattura ZRC, dove attualmente è vietato (art. 10)
la possibilità di sparare tutto l’anno ad animali selvatici d’allevamento nelle zone di addestramento cani (art. 10)
la possibilità di cacciare anche nelle oasi di protezione, attualmente zone vincolate (art. 10)
l’introduzione dell’attestato di tirocinio che consentirebbe ai sedicenni accompagnati di esercitare la caccia con un fucile (art. 11)
l’eliminazione della scelta esclusiva tra caccia da appostamento e caccia vagante, attualmente prevista (art. 12)
la mancata limitazione del numero di colpi per le carabine in violazione della legge 503/81 che ratifica la convenzione di Berna (art. 13)
l'estensione degli orari di caccia per mezzora dopo il tramonto (art. 18)
la possibilità di cacciare tutti gli ungulati, tranne il camoscio, con i cani (art. 18). Caccia particolarmente crudele
i piani di controllo faunistico gestito totalmente dai cacciatori e in qualsiasi forma ritenuta idonea (art. 19)
l’introduzione della caccia da natanti (art. 20) attualmente vietata
i Prefetti, con il pretesto dei “danni” o presunti pericoli, possono disporre la cattura o l’abbattimento di animali di qualunque specie, in teoria anche cani e gatti vaganti (art. 21)
la possibilità delle regioni di legiferare sulla caccia in deroga (art. 21). Possibilità sempre negata dalla Corte Costituzionale e dalla Commissione europea
l’uso di civette vive come zimbelli (art. 22)
la possibilità di cacciare anche su terreni innevati, dove gli animali sono particolarmente vulnerabili (art. 22). Attualmente possibile solo in zona Alpi
la caccia alla fauna stanziale sui valichi montani, che può agevolare spari illeciti contro i migratori (art. 22)
l’esclusione dei guardiaparco nazionali e regionali, così come guardie zoofile, ecologiche e campestri dai soggetti attualmente preposti al rispetto della legge (art. 28)
la rimozione del divieto di caccia nelle aree incendiate (art. 34)
ed altro ancora…
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