Controlli caldaie e impianti termici, ultime notizie Firenze - E' entrato in vigore il Dpr 74/2013 che ha finalmente completato il recepimento nel quadro normativo italiano della Direttiva 2002/91/CE, iniziato con il D.lgs.192/2005, per la parte di norme inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici. Per tale inadempienza, che riguardava essenzialmente la mancata adozione di regole inerenti gli impianti di climatizzazione estiva, la Commissione europea ha gia' da tempo avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione con richiesta di condanna presentata nel Luglio 2012 alla Corte di giustizia europea. Le nuove norme riguardano "l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione" degli impianti termici, intesi come gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva (caldaie, condizionatori d'aria, etc.) con o senza produzione di acqua calda nonche' quelli dedicati alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari comprendenti eventuali sistemi di distribuzione e utilizzazione del calore (boiler, etc). In particolare sono fissate nuove periodicita' per i controlli di legge inerenti l'efficienza energetica degli impianti, con disposizioni che sostituiscono quelle transitorie fissate a suo tempo dal decreto sul rendimento energetico degli edifici, il D.lgs.192/2005.
Tra le novità:
- e' fissato in 26 gradi (con tolleranza fino a 24) il limite alla temperatura media degli ambienti domestici durante il funzionamento dei condizionatori d'aria. Per il riscaldamento invernale e' confermato il limite di 20 gradi con tolleranza fino a 22. - e' fissata ogni due anni la periodicita' dei controlli di legge, ovvero di efficienza energetica, per tutte le caldaie a fiamma di potenza inferiore a 100 kW (categoria che comprende le classiche caldaie domestiche a metano); il precedenza la periodicita' era quadriennale per le caldaie di potenza inferiore a 35 kW di eta' non superiore agli otto anni e biennale per le altre. - viene introdotta, quadriennale, la periodicita' dei controlli di efficienza energetica dei condizionatori d'aria di potenza inferiore a 100 kW. - vengono introdotti nuovi e piu' precisi criteri per la messa in atto di ispezioni da parte dei Comuni. Si parte dagli impianti per i quali non e' stato eseguito il controllo di efficienza energetica o sono stati riscontrati problemi o malfunzionamenti, per poi passare a quelli piu' vecchi. Per alcune categorie le ispezioni devono coprire il 100% degli impianti esistenti in un determinato arco di tempo (due anni per gli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, quattro anni per gli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW). - per gli impianti domestici (di climatizzazione invernale di potenza fino a 100 kW alimentati a gas, metano o gpl e impianti di climatizzazione estiva di potenza fino a 100 kw) l'ispezione e' sostituibile dall'accertamento del "rapporto di controllo di efficienza energetica rilasciato" dal tecnico. Rimangono invariate le regole di manutenzione periodica, la cui fonte primaria e', solitamente, il libretto di impianto. I Comuni o le Province (per Comuni con meno di 40.000 abitanti) continuano ad essere il riferimento per le regole di autocertificazione e per le possibili ispezioni di verifica. Approfondimenti nella nostra specifica scheda pratica curata da Rita Sabelli, responsabile per l'aggiornamento normativo dell'associazione: http://sosonline.aduc.it/scheda/impianti+termici+caldaie+climatizzatori+utilizzo_21472.php
Fonte, ufficio stampa Aduc Associazione per i diritti degli utenti e consumatori www.aduc.it