Secondo giorno di discussione del PTPR in Consiglio Regionale del Lazio. Il Piano è lo strumento con cui la Regione disciplina l’uso dei paesaggi della nostra regione. Tutti i sistemi dei paesaggi così come declinati nel PTPR rappresentano un patrimonio ascrivibile ai beni comuni il cui valore non può essere suscettibile di giudizio soggettivo ma solo esclusivamente tecnico oggettivo. Questo perché ritengo che la politica dei partiti con i suoi molteplici interessi non può indirizzare l’uso di tali risorse piuttosto agire solo nell’interesse della tutela, conservazione e sviluppo ecosostenibile. Mia premura è inserire la conservazione del suolo, integro e naturale, quale risorsa non rinnovabile e dispensatore di servizi ecosistemici preziosi quali sequestro di carbonio, depurazione delle acque, protezione dall’erosione e produttore di cibo.
Di seguito riporto sinteticamente l’attività emendativa al PTPR:
· Tutela del sistema del paesaggio naturale (naturale, agrario e di continuità) e del paesaggio agrario (di rilevante valore, di valore e di continuità) dalla realizzazione di impianti alimentati da FER con grande impatto areale, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici a terra, e da quelli a biomasse e a biogas, che troppo spesso trattano rifiuto organico urbano.
· Tutela del sistema dei paesaggi naturali ed agrari dalla realizzazione di infrastrutture ferroviarie, porti, aeroporti e nodi di scambio.
· Inserimento tra le norme regolamentari di tutti i sistemi di paesaggio regionale della tutela e conservazione dei muretti a secco così definiti: Manufatti costituiti da muri a secco con pietra tipica del territorio o materiali di recupero o elementi laterizi, anche legati con malte aeree prive di cemento.
· Inserimento tra i beni storici
dei seguenti manufatti, che segnano con valenza storica i paesaggi naturali o agrari:
· acquedotti a gravità, costruiti a muro continuo o ad archi, sia funzionanti che non funzionanti;
· muri a secco ai bordi di sentieri e tracciati stradali o costituenti sostruzioni agli stessi;
· muri di recinzione, o parti di essi, costruiti con pezzame di pietra tipica del territorio o materiali di recupero o elementi laterizi, legati con malte aeree prive di cemento;
· portali d'ingresso ad arco o a pilastri separati, anche se tamponati, sia isolati che inseriti in muri di recinzione o porzioni di essi.
· Tutela di monumenti geomorfologici di eccezionale importanza interni a beni paesaggistici diffusi, quali ad esempio le forre, proteggendoli con fasce di rispetto provvisoria profonda 100 m.
· Eliminazione delle
deroghe alla proroga dell’attività estrattiva
che rimane così vietata nelle aree vincolate del PTPR compreso le fasce di rispetto delle coste marine e lacuali, nei territori superiori ai 1200 m slm, nelle aree naturali protette, nei boschi.
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