FERROVIA ROMA NORD, RISCHIO DEMOLIZIONE PER CONVOGLI DEL 1932. Non distruggiamo la nostra storia. Ultime notizie Tuscia - Viterbo - La Ferrovia Roma Nord possiede un numero notevole di convogli che risalgono al 1932, alcuni sembra che siano antecedenti a questa data. Ebbene tutto questo materiale rischia di essere distrutto, mandato in fonderia. Per ora, è sotto l’attenzione dei vandali che spadroneggiano nei principali depositi di questi rotabili, cioè Soriano nel Cimino e la stazione di Viterbo, benché vi sia la presenza continua di vigilantes, soprattutto a Viterbo.
Legambiente di Castelnuovo di Porto, sensibile al valore storico di queste vetture ne vorrebbe salvare una mettendola nelle vicinanze della stazione ferroviaria, addirittura qualche politico a Viterbo, apprezzando il valore storico di questi convogli, vorrebbe organizzare dei treni turistici per visitare la Tuscia.
Il D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, vuole difendere la nostra storia.
La Parte Seconda - Titlo l Tutela – Capo l oggetto della tutela- art. 10, parla chiaro: “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Più preciso è l’articolo 11 di questo decreto. Infatti alla lettera g) viene specificato che i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, sono beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela.
Inoltre l’articolo 12 specifica che le cose immobili e mobili indicate all’articolo 10 comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni sono oggetto di tutela, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale. Difatti, in base al comma 2 dell’art. 12 viene specificato che i competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
Pertanto anche le belle stazioncine ubicate lungo la linea, andrebbero salvate dal degrado al quale sono sottoposte. Per effetto delle legge (OPE LEGIS) rotabili ed impianti fissi, dovrebbero essere già vincolati senza bisogno di Atti Amministrativi specifici.
La loro demolizione, alienazione, abbandono non autorizzato sarebbe proibita per legge, con relative sanzioni penali in caso di violazione delle norme.
In base all’art. 20 comma1) i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico.
In merito al Procedimento di dichiarazione (Art. 14, comma 1) il soprintendente avvia il procedimento di per la dichiarazione dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e ogni altro ente territoriale interessato.
L’art. 30,concernente gli obblighi conservativi, specifica che lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico, hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza (coma 1) e sono tenuti a garantirne la conservazione (comma 2). Anche il semplice abbandono (ad esempio ai vandali) è sanzionato penalmente. Per l’alienazione dei beni sottoposti a vincolo occorre l’autorizzazione da parte del Ministero (art. 56).
La Parte Quarta concernente le Sanzioni in base all’art.160 comma 1 viene stabilito che qualora, per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione un bene subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
In caso di inottemperanza, il Ministero provvede d’ufficio a spese dell’obbligato (art. 160 comma 3).
E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati ad uso incomparabile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. Chi omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento dei beni culturali (mutamento di dimora) è punito con la stessa pena (Artt. 170 – 171 Uso illecito – Collocazione e rimozione illecita).
E’ punito con la reclusione fino ad un anno e la multa di euro 1.549,50 a euro 77,469 chiunque, senza la prescritta autorizzazione aliena i beni culturali indicati, o omette la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione dei beni culturali (artt. 173 Violazione in materia di alienazione).
L’inosservanza dei provvedimenti amministrativi (art. 180) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, recita: chiunque non ottempera ad un ordine impartito d all’autorità preposta alla tutela dei beni culturali, è punito con le pene previste dall’articolo 650 del codice penale.
In base all’art. 733 del codice penale chiunque distrugge, danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda non inferiore a duemilasessantacinque euro, se dal fatto deriva nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.
La magistratura potrebbe, in caso di violazione, attuare il sequestro cautelare dei beni minacciati e procedere al loro affidamento agli enti proprietari sotto la loro responsabilità, in qualità di “custodi giudiziari”.
Molte linee ferroviarie eccezionali esistenti in India, Austria, sono state dichiarate: “Patrimonio Mondiale dell’Umanità” dall’UNESCO. Proposte in corso riguardano ex linee a scartamento ridotto della Sicilia e della Sardegna, le ferrovie Svizzere del Bernina, la Furka – Oberalp e via di seguito. Benché l’inclusione nel “Patrimonio Mondiale” è un grande riconoscimento politico/culturale, non garantisce un sistema di tutela efficace, solo il ricorso a un’insieme di norme giuridiche valide, proprie di ciascun paese, potrà offrire certezza di salvaguardia.
Fornendo all’APSAE del Lazio (via Cavalletti n. 2 – Roma), tutto il materiale di supporto: pubblicazioni, descrizioni storico/tecniche, fotografie, valutazioni, ecc., accompagnato da un elenco dei rotabili, dei macchinari e dei manufatti da conservare, detto ente, tramite il Sovrintendente, potrebbe emettere un decreto di vincolo per evitare la distruzione di detto patrimonio.
La “trenovia” di Trieste ed altre linee ferroviarie eccezionali, musei ferroviari ed i loro mezzi storici, sono state vincolati tramite decreti espliciti di vincolo.